Prima dell'estate, a Milano, è stata presentata al pubblico 'IN&OUT. Guida pratica al prestito di opere d'arte'. Questo utile vademecum del prestito, che si rivolge sia al collezionista privato che alle istituzioni e che nasce da una tavola rotonda sull'argomento organizzata lo scorso anno dallo Studio Legale LCA, è frutto della collaborazione tra tre stimati operatori del settore, ovvero AXA Art, Apice (azienda specializzata in logistica delle opere d'arte) ed LCA stesso, che nel settore dei beni culturali è presente a molti livelli, dalla consulenza legale alla formazione. La guida è disponibile online facendo richiesta a LCAarte@lcalex.it, oppure INeOUT@axa-art.it, ed è facile prevedere che avrà ampia circolazione, data la mancanza di documenti simili dentro e fuori dalla rete. Abbiamo perciò incontrato l'Avvocato Maria Grazia Longoni Palmigiano e la Dottoressa Emanuela Rollino, coordinatrici della guida (insieme alla Dottoressa Cristina Resti di Axa Art), e responsabili del dipartimento di LCA dedicato alle belle arti, per cercare di mettere a fuoco una problematica più complessa di quanto ci si potrebbe aspettare. Già, perché, come ha detto il Direttore Generale di AXA Art Italo Carli in occasione della presentazione della guida, 'lavorare con persone ben informate è più facile e decisamente più sicuro per tutti, a cominciare dalle opere d'arte stesse'.
Ricevere una richiesta di prestito è un onore per istituzioni e collezionisti privati, ma anche l’inizio di un problema, se non si è preparati a gestire adeguatamente il processo. In quali errori si incorre più facilmente?
Longoni – C’è senz'altro molta disinformazione su questo tema e, a volte, la riscontriamo anche quando si tratta di collezionisti molto esperti. I punti più critici, che spesso non vengono affrontati o affrontati superficialmente, riguardano l’assicurazione, la predisposizione del condition report, l’organizzazione dei trasporti, la normativa fiscale. Quando si tratta di stipulare una polizza, per esempio, pochi conoscono la differenza tra valore dichiarato e stima accettata. Oppure capita che si prestino opere senza redigere un vero e proprio condition report. Senza questo documento potrebbe essere difficile capire quando l’opera oggetto di prestito ha subito il danno. Predisponendo invece il condition report nei momenti di passaggio della detenzione dell’opera da un soggetto a un altro è più semplice individuare dove è accaduto il sinistro e, dunque, stabilire chi è responsabile.
Rollino – A tutela del collezionista, se l’opera non è di particolare valore può essere sufficiente scattare una fotografia al momento della consegna dell’opera al trasportatore e al momento della restituzione. Invece, soprattutto nei casi in cui il valore dell’opera è rilevante, è opportuno affidare la compilazione del condition report ad un restauratore professionista.
Si diceva dei trasportatori.
Longoni – Tra gli errori più comuni va evidenziato quello di affidarsi a trasportatori non specializzati. Si ha l’impressione di risparmiare, ma poi è possibile, anzi molto probabile, che un’assicurazione seria non assuma il rischio, ove il trasportatore incaricato fosse considerato non sufficientemente qualificato. Invece, se il trasportatore è professionale e accreditato, l’assicurazione può addirittura accettare di rinunciare alla rivalsa nei suoi confronti, perché è praticamente certa che se dovesse succedere qualcosa in occasione del trasferimento delle opere sarà per una causa eccezionale o imprevedibile, di cui il trasportatore non risponde. In linea generale, nel caso dei prestiti, affidarsi a operatori specializzati può essere leggermente più oneroso, ma dà certamente più garanzie.
Anche gli aspetti fiscali sono rilevanti con riguardo al prestito delle opere? Quale potrebbe essere ad esempio un tema di cui il collezionista dovrebbe tenere conto?
Rollino – Attenzione a non sottovalutare gli aspetti fiscali. Ad esempio, spesso i collezionisti residenti in Italia non sanno che prestare le proprie opere all’estero, a musei o gallerie private, implica il rispetto degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale. Se il collezionista non rispetta detti obblighi può incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie commisurate al valore delle opere non dichiarato.
Prestare, dunque, conviene o è un rischio che tutto sommato ci si può risparmiare?
Longoni – È indubbio che prestare un’opera contribuisce alla valorizzazione della stessa. Quindi conviene, ma a certe condizioni. È meglio prestare solo se le la mostra lo merita e cercando sempre di ridurre al minimo i rischi.
Non esistono dati a riguardo su base sufficientemente ampia. Tuttavia, a sentimento, quale percentuale di opere prestate direste che subisce danni durante il periodo prestito?
Longoni – non so darle un’indicazione precisa; tra danni poco importanti e sinistri più significativi i numeri non sono trascurabili.
Rollino – Molte persone si rivolgono a noi in via preventiva. Riscontriamo talvolta disinformazione, ma sta maturando nei collezionisti e negli operatori del settore una maggior consapevolezza del fatto che la gestione di un prestito non sia affatto da sottovalutare.
Affrontiamo qualche questione tecnica. Si possono liberamente prestare all'estero opere con più di 70 anni e di autore non vivente?
Longoni – Il proprietario dell'opera chiesta in prestito deve comunque chiedere alla Soprintendenza l’autorizzazione per la temporanea esportazione del bene per fini espositivi, anche se l’opera non è notificata. Occorre sapere che il quell’occasione la Soprintendenza, ritenendo l’opera di particolare interesse culturale, potrebbe iniziare la procedura di notifica del bene, con la conseguenza che l’opera poi non potrebbe più lasciare l'Italia in modo permanente e sarebbe sottoposta anche ad altre limitazioni.
Nel caso in cui un collezionista debba prestare un’opera particolarmente delicata, che magari viaggia in una cassa climatizzata, si può fare in modo che la cassa non venga aperta in dogana, ossia in un ambiente inadatto, e magari maneggiata da personale non specializzato?
Rollino – In taluni casi, per precise esigenze di conservazione, si può richiedere che le operazioni doganali siano svolte presso la sede espositiva.
Quando un collezionista presta un’opera di sua proprietà ne autorizza anche la riproduzione in catalogo?
Longoni – Non può farlo se si tratta di autore vivente o scomparso da meno di 70 anni, salvo che vi sia stata la cessione in suo favore del diritto di riproduzione. L’artista o i suoi eredi conservano per questo periodo i diritti di utilizzazione economica dell’opera tra cui il diritto di riproduzione ed anche, secondo l’interpretazione prevalente, il diritto di esposizione dell'opera, che dovranno, quindi, essere ceduti da chi ne ha la titolarità.
E quando l’opera ritorna a casa, come ci si comporta?
Longoni – La prima cosa da fare è chiedere al trasportatore di aprile l’imballaggio. Se si rileva qualche problema si deve annotare una riserva sul documento di trasporto. Successivamente si determinerà il danno. Per opere importanti è opportuno stilare anche un nuovo condition report. Qualora non sia possibile disimballare il bene all’atto della consegna, si dovrebbe ritirare il bene, ma “con riserva di verifica”. La “riserva” è da annotare sul documento di trasporto prima di sottoscriverlo. Ci sono poi 8 giorni per denunciare l’eventuale sinistro.
Qual è dunque la differenza tra valore dichiarato e stima accettata?
Longoni – Il valore dichiarato è quello che dichiara l’assicurato alla compagnia di assicurazione, ma resta una dichiarazione. Nel momento in cui ci fosse un danno, la compagnia potrebbe mettere in discussione questo valore chiedendo una nuova stima. Al contrario, la stima accettata è un valore indicato dall’assicurato che viene accettato dalla compagnia assicuratrice: quindi, in caso di sinistro, non sarà contestato. Attenzione però che, qualora non venissero rispettate le condizioni di polizza (ad esempio se le condizioni di sicurezza garantite nello spazio espositivo, di fatto, non ci sono), la garanzia non opera. Ciò non significa che non si possa comunque agire per ottenere il risarcimento del danno, ma il soggetto nei confronti del quale procedere sarà quello che è risultato essere il responsabile del danno.