Le regole per la Denotifica

Domande e risposte con l'Avvocato Cardi

Il regolamento di attuazione dell'Art. 128 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio relativo alla Notifica ed alla eventuale Denotifica dei Beni Culturali è stato emanato nel mese di Settembre 2004. Il testo di non facile lettura per i non addetti ai lavori è stato perciò da noi sottoposto all'esame del Avvocato Marcello Cardi di Roma che, gentilmente, ha accettato di accompagnarci nel labirinto legislativo e di rispondere a domande che ci sono parse le più risolutive per chi intenda chiedere il riesame di opere notificate. Con l'occasione ci rallegriamo con l'Ufficio Legislativo dei Ministro Giuliano Urbani nelle persone del Capo Gabinetto Consigliere Mario Luigi Torsello e del Direttore Generale Gino Famiglietti per la sensibilità dimostrata nell'affrontare la spinosa questione.

D. Quali elementi si devono sottolineare per ottenere la ammissibilità di una domanda di revoca?

R. La domanda di riesame che è possibile avanzare, ai sensi dell'art. 19-8 del nuovo codice dei beni culturali, trova i suoi presupposti in:
– elementi di fatto sopravvenuti (come, ad es. nel caso di distruzione o danneggiamento del bene in misura tale da determinare il venir meno in esso delle caratteristiche in base alle quali è stato ritenuto meritevole di tutela);
– elementi di fatto precedentemente non conosciuti (come, ad es. nel caso di successessivo rinvenimento di altri, numerosi, esemplari di una tipologia che, al momento del vincolo, si riteneva unica nel suo genere; oppure nel caso di successiva, sicura attribuzione di un'opera ad un autore minore anziché ad un Maestro, o delta scoperta che si tratta di una copia e non dell'originale);
– elementi di fatto precedentemente non valutati (come ad es. nel caso in cui l'Amministrazione abbia omesso di considerare un aspetto rilevante potenzialmente tale da influire sulla determinazione finale -che pure era stato evidenziato dal destinatario del vincolo in sede di partecipazione al procedimento).

D. Quali sono le procedure di accesso alla richiesta di rinnovazione?

R. La procedura di rinnovazione si avvia tramite domanda rivolta alla Soprintendenza competente per materia e territorio, motivata con l'indicazione degli elementi che potrebbero determinare un ripensamento dell'Amministrazione (per i quali si veda al punto 1) e delle eventuali fonti probatorie di tali elementi (fotografie, pubblicazioni, articoli di stampa, etc ).

D. Che tipo di commissione verrà predisposto per l'accoglimento della richiesta ovvero se questa sarà di competenza ministeriale o piuttosto di altro organo?

R. Sulla domanda, la Soprintendenza compie il necessario lavoro istruttorio (valutazione dell'ammissibilità, verifica del contenuto), al termine del quale essa è inviata, con il parere dell'organo periferico, alla Direzione regionale che, in presenza di una delega espressa, decide con proprio atto, altrimenti la rimette, per la decisione, alla Direzione generale competente, accompagnandola con eventuali proprie valutazioni.
Non è previsto che sulla domanda di rinnovazione si esprima un organo consultivo (Comitati tecnico-scientifici); ma il parere di questi ultimi può sempre essere acquisito, per questioni di particolare rilevanza, dal Capo dipartimento, cui il Direttore generale abbia rivolto motivata richiesta in tal senso.

D. In caso di accoglimento della richiesta di applicazione dell'Istituto quali sono itempi e le modalità dell'ottenimento e conseguente annullamento dei vincolo?

R. Trattandosi di procedimento introdotto ex novo, i suoi tempi non sono stati ancora individuati; ma si può ricorrere, in via analogica. a quelli necessari per compie, tare la procedura di vincolo, così come indicati nell'apposito regolamento di cui al d.m. 13 giugno 1994, n. 495: 210 giorni per i beni architettonici e per le collezioni; 120 giornì per i beni archeologici e storico-artistici;

D. Nel periodo intercorrente tra l'accoglimento della richiesta e la emanazione dei giudizio è ammesso un contraddittorio fra le parti?

R. Come in ogni procedimento, é consentito all'istante di presentare memorie e documenti e di prendere visione degli atti, ai sensi dell'art. 10 della legge 7 agosto 1990. n. 241, entro un termine pari a due terzi di quello massimo previsto (v. punto 4). Ciò permette all'interessato di instaurare un vero contraddittorio, seppure esclusivamente in forma scritta, ed obbliga l'Amministrazione a dar conto, nella motivazione, dei motivi per i quali non ha accolto le osservazioni presentate.

D. Che cosa significa "… ridimensionamento del vincolo o una riformulazione della sua motivazione" ai fini della effettiva disponibilità dell'oggetto in questione?

R. Il procedimento di rinnovazione può avere come esito il ridimensionamento dei vincolo, ossia una riduzione della sua estensione originaria, ovvero una riformulazione della sua motivazione, cioè un adeguamento della motivazione originaria alle risultanze della nuova istruttoria. Nel primo caso si tratta di esito parzialmente favorevole all'interessato, che vedrà crescere il margine di libera disponibilità del bene in proporzione alla riduzione dei vincolo (l'ipotesi sembra concretizzabile soprattutto in riferimento a vincoli immobiliari di una certa estensione).