Il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Artistico e Culturale si è fatto premura di inviarci il testo del Codice internazionale di deontologia per commercianti di beni culturali, già approvato nel corso del 1999 in sede Unisco. Siamo grati al Generale Ugo Zottin e con la assicurazione che ne terremo il conto dovuto dobbiamo tuttavia rilevare che relativamente agli articolo 6 e 7, sia pure nella più completa disponibilità da parte nostra, il rispetto di queste direttive potrebbe non attuarsi non dipendendo molto spesso dalla nostra volontà ma da quella del collezionista proprietario che molto spesso opera senza dare conoscenza agli antiquari di certi interessi culturali che tendono alla conservazione di insiemi. Diamo tuttavia conoscenza ai nostri Associati di questo documento nella sua interezza perché se ne possa prendere atto compiutamente.
I commercianti di beni culturali riconoscono il ruolo chiave che questo commercio gioca tradizionalmente per la diffusione della cultura e per le proposte di opere inedite ai Musei e ai collezionisti privati di beni culturali internazionali, fonte d'educazione e di ispirazione per la comunità mondiale. Essi prendono atto delle perplessità espresse in scala mondiale a proposito del traffico di beni culturali rubati, illecitamente alienati, provenienti da scavi clandestini e illegalmente esportati ed accettano di essere legati dai principi di pratica professionale qui di seguito elencati, destinati a distinguere i beni culturali "illeciti" da quelli "leciti" si sforzeranno inoltre di eliminare i primi dalle loro attività professionali !?!
Art. 1 I commercianti di beni culturali si astengono dall'importare o esportare gli oggetti d'arte o di trasferirne la proprietà nel caso in cui abbiano motivo di credere che questi siano stati rubati, che siano illecitamente alienati o che provengano da scavi clandestini.
Art 2 I commercianti di beni culturali che agiscono in qualità di mandatari del venditore non sono tenuti a garantire il titolo di proprietà a meno che quest'ultimo non renda noto all'acquirente il nome e l'indirizzo completo del venditore. Il negoziante che è egli stesso venditore deve garantire all'acquirente il titolo di proprietà.
Art. 3 Il negoziante che ha ragionevoli motivi di pensare che un oggetto provenga da scavi clandestini o che è stato acquisito in modo illecito da uno scavo ufficiale o da un monumento si astiene dall'effettuare tutte le nuove transazioni di questo oggetto salvo accordo del Paese in cui si trova il sito o il monumento. Il commerciante di beni culturali che è in possesso dell'oggetto, se questo Paese cerca di ottenere la sua restituzione in un termine ragionevole, adotterà tutte le misure di legge per cooperare alla restituzione dello stesso oggetto al paese d'origine.
Art. 4 Il commerciante di beni culturali che ha ragionevole motivo di credere che un oggetto d'arte sia stato illegalmente esportato non effettuerà ulteriori transazioni di quest'oggetto eccetto accordo con il paese d'origine. Il negoziante che è in possesso dell'oggetto, se il Paese d'origine cerca di ottenere la sua restituzione in un termine ragionevole, prende tutte le misure autorizzate dalla legge per cooperare alla restituzione dello stesso oggetto al Paese d'origine.
Art. 5 I commercianti di beni culturali si astengono dall'esporre, descrivere, attribuire, valutare o detenere un oggetto culturale con l'intenzione di favorire o non impedire il suo trasferimento o la sua esportazione illecita, si astengono dall'indirizzare il venditore o altra persona a chi può procurargli questi servizi.
Art. 6 Il commerciante di oggetti d'arte non smembreranno o venderanno separatamente parti di un bene culturale costituente un insieme completo.
Art. 7 I commercianti di oggetti d'arte si impegneranno con tutte le loro capacità a n on separare gli elementi di un Patrimonio culturale inizialmente destinato ad essere mantenuto insieme.
Art. 8 Le infrazioni al presente codice deontologico saranno oggetto d'inchiesta da parte di (un corpo nominato dai commercianti che adottano questo codice). Tutte le persone lese dal non rispetto di questi principi da parte di un commerciante di beni culturali possono presentare una denuncia presso questo organismo che procederà ad un'indagine. I risultati di questa indagine e i principi applicati saranno resi pubblici.
Adottato dal Comitato Intergovernativo dell'Unesco per la promozione del rientro di beni culturali al loro paese d'origine o della loro restituzione in caso d appropriazione illegale, durante la sua decima sessione, Gennaio 1999 e approvato dalla XXX Conferenza Generale dell'Unesco, Novembre 1999.
Ci giunge notizia e ne daremo piú approfondito dettaglio che, sul tema del recupero dei Beni Culturali trafugati, si terrà a Roma nell'aprile del corrente anno un convegno altamente qualificato.