L'incauto acquisto o la ricettazione sono i reati che gli antiquari temono di più: infatti i numeri forniti dal Comando dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Artistico sono tali (300.000 opere trafugate tuttora in circolazione) da far correre seri rischi agli operatori del settore.
Il mercato clandestino, titolare del maneggio delle opere rubate, ha affinato tecniche magistrali per far cadere nella trappola anche l'acquirente più prudente e scrupoloso. Opere rubate, poniamo in provincia di Arezzo, vengono in tempi rapidissimi offerte in un mercatino di Cap d'Antibes piuttosto che in Costa Brava. Succede anche che opere trafugate nel passato, spesso remoto, riappaiano candidamente nei più prestigiosi cataloghi delle aste internazionali. In questi rapidi passaggi di proprietà accade che le opere rubate finiscano talvolta nelle mani di un collezionista serio ed affidabile poiché nella successione naturale della vita è accaduto, e accadrà, che tali oggetti possano essere offerti sul mercato dell'arte. E' questo uno degli aspetti più tipici e convenzionali dei rischi a cui va incontro l'antiquario. Nella valutazione d'insieme quando l'opera rubata viene rinvenuta, poniamo nella vetrina di un antiquario oppure in una esposizione antiquaria dando inizio a una indagine a ritroso per stabilire le responsabilità, accade che un elemento fortemente negativo nella valutazione del comportamento del mercante è, per taluni giudici, il prezzo pagato per l'opera e il valore o di richiesta o quello stabilito da un perito nominato dallo stesso giudice. Ci pare utile e doveroso a questo punto portare a conoscenza di chi si occupa di questo tipo di reato, che il plusvalore tra l'acquisto e la vendita è determinato da considerazioni che sono nell'ordinaria regola dello scambio di opere d'arte: la preparazione specifica su un autore, uno stile, una scuola o un periodo, l'abitudine a vedere e a capire l'opera d'arte e la fortuna. Questi dati consentono di trasformare un semplice acquisto in quella che viene definita "trouvaille", dando origine allo stesso tempo a guadagni che, se possono apparire abnormi a persone incompetenti, trovano la loro ragion d'essere in quanto sopra detto. Queste situazioni sono ricorrenti in vendite all'asta dove può accadere che capolavori siano presentati come opere di scuola oppure, più spesso, nello scambio tra colleghi ove la competenza e la sensibilità hanno ragione dell'imperizia e dell'approssimazione. Si capisce allora che il prezzo pagato per un'opera d'arte è un elemento che non può essere preso come termine di riferimento per formulare qualsiasi tipo di accusa, o né, nel caso di scambio tra colleghi, motivo di rivendicazione per chi non ha percepito il valore artistico o venale di un'opera. Va da sé che ogni antiquario serio deve riferirsi per gli acquisti a un giro di persone che diviene prudenzialmente limitato, la cui serietà è collaudata da tempo (colleghi, collezionisti e famiglie storiche), e case d'asta ove le opere fotografate e pubblicate nei cataloghi, e quindi sottoposte dagli addetti alla tutela ad un vaglio preventivo, dovrebbero costituire una assoluta garanzia al momento dell'acquisto. Riteniamo che la stessa prudenza utilizzata dagli antiquari prima di effettuare un acquisto, debba venire usata in egual misura dalle case d'aste nel momento dell'affidamento delle opere. Perché i problemi che possono scatenarsi per un oggetto d'arte venduto ad un asta e successivamente recuperato sono tali e tanti da danneggiare molto seriamente tutti i protagonisti della vicenda: dal derubato che potrebbe addirittura non rientrare nel possesso dell'opera rubata, in quanto eventuali molteplici passaggi di proprietà legittimerebbero l'ultimo proprietario, all'acquirente finale che potrebbe correre il rischio di perdere non solo i soldi pagati ma addirittura l'opera stessa.
Riassumendo rientra nello specifico del mercato l'esigenza di acquistare al minor prezzo possibile, nel rispetto della qualità, quando siano mantenute le condizioni di prudenza, di accertamento della legittimità e dei giusti titoli, della provenienza e della assoluta correttezza nei confronti di chi vende e di chi compra.
Dell’incauto acquisto e della ricettazione
Il prezzo di acquisto non può essere considerato elemento a carico