Al contrario di moltissimi altri Paesi, quasi tutti, in Italia non esiste soltanto un commercio di opere d’arte antiche: vi sono svariati tipi e modelli di mercato. E questo perché una normativa particolare disciplina il settore, fin da quando l’Italia non era ancora una. Chi compravende statue o dipinti, sa che il vincolo è limitante ed impone degli obblighi, fino a mettere a repentaglio, in rari casi, la trattativa, o l’affare: esiste perfino un diritto di prelazione, che lo Stato può esercitare, e deve essere messo nelle condizioni di poterlo attuare. Chi si occupa di contemporaneo (sono sempre di più) vive invece questi doveri e questi rischi in misura attenuata: magari ne corre altri, ma pazienza. Tuttavia, da noi c’è una terza categoria di commercianti d’arte che ha assai poco non soltanto da compravendere, ma, più banalmente, addirittura da esporre nelle vetrine. Chi si occupa di archeologia sa che i primi decreti che limitano, nel nome del superiore interesse pubblico, i diritti connessi alla proprietà privata dei beni culturali sono forse le “bolle” di Pio II Piccolomini, o di Sisto IV della Rovere; e siamo quasi sei secoli fa, nel Quattrocento. E se già nel 1597 Firenze si preoccupava di tutelare e proteggere, riservandoli a sé, almeno alcuni degli oggetti che esistono nel sottosuolo, dal 1909, prima nell’Italia dei re e poi in quella della Repubblica, non è più permesso scavare senza autorizzazioni; quanto giace sotto la crosta della terra (e addirittura in un terreno di proprietà), appartiene sempre e soltanto allo Stato. Per scavare, bisogna essere autorizzati; e i reperti trovati non appartengono a chi li cerca. Forse, grazie a questa norma sono state evitate razzie e perdite ancora peggiori di quelle accadute. Ma una delle conseguenze di questo limite è che si possono commerciare soltanto oggetti di cui sia dimostrabile la presenza in collezioni private prima del 1909, o che arrivino dall’estero: giungano in definitiva o temporanea importazione; il resto non è antiquariato, né commercio: si chiama in altro modo. Anche per questo, in Italia, chi compravende archeologia nella Penisola è in numero assai inferiore che all’estero.
Ma trattare l’archeologia non è semplice. Una delle case d’aste che vanno per la maggiore, Sotheby’s (c’è dal 1744; attiva in 34 Paesi; miliardi di dollari d’incassi), ha ritenuto di sospendere le proprie di materiali antichi a Londra nel 1997, per i gravi scandali in cui si era trovata coinvolta. E tra chi si occupa di vasi e marmi antichi nel nostro Paese, più d’uno è incappato nelle maglie delle indagini. In effetti, non è facile trovare oggetti di proprietà privata già nel 1909, e di cui si possa dimostrare questa qualità (documenti notarili, antichi inventari, lettere con data sicura, foto e incisioni; certo più difficile ricorrere alle testimonianze); e il resto del mercato sono solo reperti provenienti dall’estero. Un famoso archeologo, lord Colin Renfrew a lungo docente a Cambridge, teorizza la “regola del 70”, che molti musei stranieri e i direttori di quelli americani hanno fatto propria: non si accettano in donazione, né si acquistano, reperti il cui pedigree, prima del 1970 data della Convenzione Unesco sui beni culturali, non sia dimostrabile in modo incontrovertibile: ma così, il campo degli oggetti disponibili a un mercato lecito si riduce sensibilmente, e quindi il mercato stesso latita. A meno di non ricorrere a, diciamo così, qualche compromesso. Perché non si può pensare di commerciare quello che, tecnicamente, è «patrimonio indisponibile dello Stato»: se non può «disporne» lui, che ne è proprietario, tanto meno chiunque altro. Del resto, tanti antiquari di quadri e sculture rifiutano di occuparsi di archeologia, come pure lo fanno di armi soltanto pochi specializzati, proprio per i rischi impliciti nei due settori ed il conseguente timore; quando un mercato non ha referenti certi, rischia di finire in mano dei border line; e nel caso delle antichità, perfino degli stessi “tombaroli” e dei loro complici, piccoli mediatori di zona, grandi “trafficanti”, mercanti internazionali.
Altro discorso è quello di chi commercia oggetti mobili, però non di scavo. Se un’opera non è vincolata, chi la tratta potrà avere delle sorprese soltanto all’atto di un’eventuale esportazione; se è vincolata, basta rispettare le regole: il commercio non è proibito, ed avviene regolarmente, anzi perfino con intensità; basti guardare i tesori che, a Firenze e a Roma, gli antiquari italiani sanno puntualmente esporre in gran numero ad ogni Biennale. «Dopo che sono stato in Italia, ho aperto gli occhi sulle arti di cui non aveva alcuna idea», scrive Charles de Secondat, barone di La Brede e Montesquieu (1689 – 1755); Henri Beyle, per meglio dire Stendhal (1783 – 1842), vi toccherà «quel punto d’emozione» dove incontra «le sensazioni celestiali date dall’arte e dai sentimenti appassionati», e sulla strada del ritorno, arrivando a Domodossola avverte che «il viaggio in Italia è terminato, si va verso il brutto»: il Paese, da sempre, profonde a piene mani il bello; non occorre certo sottrarre al sottosuolo quello ignoto che ancora gli rimane.