Un brivido, sia pure vaghissimo, ha increspato le paludose e ristagnanti acque dei Beni Culturali che l’Italia repubblicana aveva di fatto congelato. La Legge Bottai nonostante le periodiche revisioni, restava la spina dorsale dell’ordinamento relativo, al punto da venire riconosciuta come una buona legge talvolta per puro opportunismo. Difatti i colpiti, in qualche maniera, dalle sanzioni della legge erano i rari collezionisti e i “colpevoli” antiquari, forze politicamente insignificanti, cosicché condizioni legislative odiose e intolleranti, derivate da quelle revisioni, potevano mantenersi all’infinito. Ci voleva Giuliano Urbani, con il suo Ufficio Legislativo, per capire che qualcosa andava fatto, non tanto per le categorie sopra descritte, quanto per una sorta di obbligo che la Comunità Europea chiedeva e ci imponeva. Ecco allora fresco di stampa e di firma del Capo dello Stato, il quale lo sottoscrive il 22 gennaio, il Decreto Legislativo definito “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, il contenuto del quale ha creato malesseri profondi e aspre polemiche in quella parte del Paese che ha visto nella “Patrimonio Spa” un tentativo di smobilitare i Beni Artistici di proprietà demaniale: il tutto per il fine di fare cassa. All’interno di questa situazione, che non siamo in condizione di valutare, né vogliamo farlo, isoliamo quella parte delle norme che riguardano il commercio dell’arte e anche del collezionismo. L’articolo 68: Attestato di Libera Circolazione, sancisce ai comma 2 e 3 l’obbligo da parte dell’Ufficio Esportazione, cui è presentato il Bene, di comunicare ai competenti Uffici Ministeriali entro tre giorni la avvenuta presentazione: il Ministero entro i successivi dieci giorni, deve fornire all’Ufficio Esportazione ogni elemento conoscitivo utile all’uscita definitiva del Bene. Entro quaranta giorni dalla presentazione, l’Ufficio Esportazione deve concedere o negare l’attestato di libera circolazione. La novità rispetto alla norma precedente consiste nel fatto che l’opinione per l’esportabilità di un Bene viene affidata alla Soprintendenza presso cui l’opera viene presentata per l’esportazione, eliminando così la doppia opinione della Soprintendenza e del Ministero al quale compete soltanto la funzione informativa; per esempio se un’opera è notificata oppure di provenienza illecita. Invece l’accertamento della congruità del valore del Bene è di pertinenza della Soprintendenza che riceve la richiesta di libera circolazione.
All’articolo 70 Acquisto Coattivo si recita “… l’ufficio di esportazione può proporre al Ministero l’acquisto coattivo della cosa o del bene per i quali è richiesto l’attestato di libera circolazione…” cosicché l’oggetto rimane in custodia presso l’ufficio fino alla conclusione del, procedimento il cui termine è prorogato di sessanta giorni. Ancora “… Fino a quando non sia intervenuta la notifica del provvedimento di acquisto, l’interessato può rinunciare all’uscita dell’oggetto e provvedere al ritiro del medesimo”. L’evidente equilibrio di questa norma restituisce al cittadino le stesse prerogative che lo Stato riserva a se stesso.
Riguardo alla dichiarazione di notifica, procedimento che ha creato molto spesso elementi di contestazione per una applicazione unilaterale e arbitraria, vengono introdotte nuove condizioni. Difatti, l’articolo 16 Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione cita al comma 1 “ Avverso la dichiarazione … è ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione”. Ciò apre la possibilità da parte del proprietario del Bene di porsi come interlocutore attivo di fronte ad una norma che comunque è restrittiva. Ne consegue perciò che all’articolo 128 Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente possono essere riviste le notifiche fatte in precedenza; difatti al comma 3 si dichiara “In presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero precedentemente non conosciuti o non valutati, il Ministero può rinnovare, d’ufficio o a richiesta del proprietario, possessore o detentore interessati, il procedimento di dichiarazione dei beni che sono stati oggetto delle notifiche di cui al comma 2, al fine di verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per l’assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela”. E’ questa la vera innovazione che porta in sè gli elementi per un riordino della gradualità e dell’importanza della tutela dei Beni Culturali. Per concludere, mentre apprezziamo lo sforzo compiuto dal Ministero che vogliamo pensare abbia voluto assecondare in parte le reiterate richieste dell’Associazione Antiquari d’Italia, riteniamo che ora per entrare in Europa dobbiamo in tempi brevi stabilire le soglie dei valori scartando tutte quelle cianfrusaglie dall’obbligo della registrazione sul quaderno di Pubblica Sicurezza. Sarebbe opportuno che il Ministro, che tanta attenzione sta dimostrando verso le esigenze del mercato dell’arte, in un tavolo di lavoro riunisse assieme ai tecnici del Ministero anche i rappresentanti delle categorie antiquariali. Solo così potremo, con la soddisfazione di tutti i protagonisti di questa nuova storia dei Beni Culturali, raggiungere risultati che nei Paesi della Comunità sono già in uso e collaudati con esiti ampiamente positivi per i patrimoni nazionali.
Adagio andante
Analisi ed aspettative dalla visuale dei mercanti e dei collezionisti